Per il gas, il n. 103 e n. 127-bis della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di gas all’aliquota del 10% se fornito:
- per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
- per combustione per usi civili limitatamente a 480mc annui.
Per l’energia elettrica, il n. 103 della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di energia elettrica all’aliquota del 10% se viene fornita:
- per uso domestico;
- per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
- ai clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.
La non imponibilità dell’IVA sussiste, invece, nelle operazioni all’esportazione (artt. 8-9 del DPR n. 633/1972) ed in quelle di cui all’art. 72. Vale a dire cessioni nei confronti di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari di Paesi extra Ue, Paesi Ue ed ONU; verso la NATO e i comandi militari; verso l’UE, l’EURATOM, la BCE, la BEI ed altri organismi istituiti dall’UE; operazioni connesse all’esecuzione di contratti di ricerca conclusi con l’UE; verso l’Istituto universitario europeo e la Scuola superiore di Varese.
Nel caso in cui la commodity viene ceduta ad un esportatore abituale viene richiesta la dichiarazione d’intenti e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Poiché al fine di contrastare le frodi IVA il legislatore italiano ha previsto per determinate operazioni l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) e quello della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ENGIE Italia S.p.A. richiede ai soggetti interessati l’esibizione di una specifica documentazione attestante la qualifica del soggetto.
In particolare, con riferimento al meccanismo del reverse charge, ENGIE Italia S.p.A. richiede una dichiarazione con la quale il Cliente attesti la sua qualifica di soggetto passivo rivenditore.
Per quanto riguarda invece il meccanismo dello split payment (modalità di fatturazione per le fatturazioni alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti Pubblici e dal 1° luglio 2017 per le società controllate e per le società quotate nel FITSE MIB della Borsa Italiana come previsto dall’art. 1 del DL 50/2017), il Dipartimento delle Finanze, unitamente al DM 27 giugno 2017, ha fornito un elenco dei soggetti nei confronti dei quali occorre fatturare in regime di split payment (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017). Per completezza si rappresenta che tale elenco potrà essere soggetto a integrazioni.
Per effetto dell’art. 17-ter comma 1 quater del DPR n. 633/1972, ENGIE Italia S.p.A. chiede di compilare apposito modulo con il quale viene dichiarato di essere una Pubbliche Amministrazione, un Ente Pubblico, una società controllate o una società quotate nel FITSE MIB della Borsa Italiana.
Inoltre viene richiesto di dichiarare l’impiego della fornitura di energia elettrica/gas. Ciò in quanto se l’energia elettrica/gas viene ceduta ad un soggetto che rientra nell’ambito applicativo dello split payment ma che è anche rivenditore, troverà applicazione il meccanismo del reverse charge.
Stessa regola vale per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che acquistano la commodity per fini commerciali e si qualificano come rivenditori. Nelle ipotesi di utilizzo promiscuo, invece, viene richiesto alla Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici di indicare la quota parte attribuibile alla sfera istituzionale (split payment) e a quella commerciale (reverse charge).