Accise e agevolazioni d'imposta

Ecco tutto quello che c'è da sapere

LE ACCISE

L’accisa è un’imposta indiretta sulla produzione o sul consumo (cfr. Art. 1, D.Lgs. n. 504/1995), tra gli altri, dei prodotti energetici e dell'energia elettrica.

Il gas naturale e l'energia elettrica sono sottoposti a imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura o del consumo del prodotto.

Sono previste diverse aliquote in base all’utilizzo del prodotto. Ad esempio, nel caso del gas naturale, se destinato ad essere impiegato negli usi civili, industriali, per autotrazione ed usi agevolati; nel caso dell'energia elettrica in base all’utilizzo del prodotto in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi da quest’ultima. Sempre in funzione dell’utilizzo vengono previste regimi di esenzione e di esclusione dall’imposta.

Chi può richiedere le agevolazioni di imposta

GAS

Per il gas naturale è prevista la riduzione dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale nel caso venga utilizzato negli usi industriali. Vale a dire:

  • per attività artigianali, industriali, agricole;
  • per attività alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale e forni da pane;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli;
  • usi superiori a 1.200.000 mc, con un’ulteriore riduzione dell’aliquota del 40%;

Gli usi di destinati alla Forze Armate sono assoggettati ad un’aliquota ridotta ad hoc, stabilita dalla Legge Finanziaria 2009.

È invece prevista l'esenzione dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale per gli usi istituzionali:

  • alle forze armate estere aderenti al patto NATO;
  • alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché per gli usi destinati ad organizzazioni internazionali riconosciute.

Sono esclusi dall’imposta gli usi di gas destinati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26.

 

ENERGIA ELETTRICA

Per l'energia elettrica è prevista una diversa aliquota in relazione all’utilizzo della stessa in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi da quest’ultime.

È prevista l’esenzione dell’imposta per gli usi istituzionali dell’energia elettrica destinata:

  • alle forze armate estere aderenti al patto NATO;
  • alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché per gli usi destinati ad organizzazioni internazionali riconosciute;
  • all’impiego ed all’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • all’impianto ed all’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • al consumo per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3KW, fino ad un consumo mensile di 150 KW;
  • alla prova e collaudo degli apparecchi;
  • alla fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95.

È prevista l’esclusione dall’imposta nel caso di usi di energia elettrica destinati, tra le varie ipotesi previste dall’art. 52, TUA, per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.

Come richiedere l’agevolazione d’imposta ad ENGIE

Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita richiesta - utilizzando gli appositi moduli allegati - indicando la tipologia di fornitura e la relativa agevolazione fiscale.

Quest'ultima decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all'indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.

La domanda deve essere corredata da una lista di documenti che possono variare in relazione al tipo di impiego del gas:

  • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • copia dell'attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise);
  • copia dei documenti richiesti in relazione al tipo di utilizzo;
  • fotocopia documento di identità del legale rappresentante.

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal DPR n. 633/1972, incide sul consumo di beni o servizi, tra cui anche le cessioni di energia elettrica e gas.

A seconda delle circostanze, la fornitura della commodity può essere soggetta all’aliquota IVA ordinaria (22%), a quella ridotta del 10% o essere non imponibile o esente. In taluni casi, inoltre, può essere applicato il regime di reverse charge se il soggetto passivo al quale è ceduta la fornitura di energia elettrica e/o di gas è un soggetto passivo rivenditore. In altri casi, può essere applicato il regime di split payment se il soggetto al quale viene ceduta la fornitura di energia elettrica e/o di gas è una Pubblica Amministrazione, un Ente pubblico, una Società controllata dalla Stato o una Società quotata nel FITSE MIB.

L'imposta sul valore aggiunto gas ed energia elettrica

Per il gas, il n. 103 e n. 127-bis della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di gas all’aliquota del 10% se fornito:

  • per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • per combustione per usi civili limitatamente a 480mc annui.

Per l’energia elettrica, il n. 103 della Tabella A Parte III assoggetta la cessione di energia elettrica all’aliquota del 10% se viene fornita:

  • per uso domestico;
  • per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • ai clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.

La non imponibilità dell’IVA sussiste, invece, nelle operazioni all’esportazione (artt. 8-9 del DPR n. 633/1972) ed in quelle di cui all’art. 72. Vale a dire cessioni nei confronti di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari di Paesi extra Ue, Paesi Ue ed ONU; verso la NATO e i comandi militari; verso l’UE, l’EURATOM, la BCE, la BEI ed altri organismi istituiti dall’UE; operazioni connesse all’esecuzione di contratti di ricerca conclusi con l’UE; verso l’Istituto universitario europeo e la Scuola superiore di Varese.

Nel caso in cui la commodity viene ceduta ad un esportatore abituale viene richiesta la dichiarazione d’intenti e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Poiché al fine di contrastare le frodi IVA il legislatore italiano ha previsto per determinate operazioni l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) e quello della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ENGIE Italia S.p.A. richiede ai soggetti interessati l’esibizione di una specifica documentazione attestante la qualifica del soggetto.

In particolare, con riferimento al meccanismo del reverse charge, ENGIE Italia S.p.A. richiede una dichiarazione con la quale il Cliente attesti la sua qualifica di soggetto passivo rivenditore.

Per quanto riguarda invece il meccanismo dello split payment (modalità di fatturazione per le fatturazioni alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti Pubblici e dal 1° luglio 2017 per le società controllate e per le società quotate nel FITSE MIB della Borsa Italiana come previsto dall’art. 1 del DL 50/2017), il Dipartimento delle Finanze, unitamente al DM 27 giugno 2017, ha fornito un elenco dei soggetti nei confronti dei quali occorre fatturare in regime di split payment (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017). Per completezza si rappresenta che tale elenco potrà essere soggetto a integrazioni.

Per effetto dell’art. 17-ter comma 1 quater del DPR n. 633/1972, ENGIE Italia S.p.A. chiede di compilare apposito modulo con il quale viene dichiarato di essere una Pubbliche Amministrazione, un Ente Pubblico, una società controllate o una società quotate nel FITSE MIB della Borsa Italiana.

Inoltre viene richiesto di dichiarare l’impiego della fornitura di energia elettrica/gas. Ciò in quanto se l’energia elettrica/gas viene ceduta ad un soggetto che rientra nell’ambito applicativo dello split payment ma che è anche rivenditore, troverà applicazione il meccanismo del reverse charge.

Stessa regola vale per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che acquistano la commodity per fini commerciali e si qualificano come rivenditori. Nelle ipotesi di utilizzo promiscuo, invece, viene richiesto alla Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici di indicare la quota parte attribuibile alla sfera istituzionale (split payment) e a quella commerciale (reverse charge).

Come richiedere l’agevolazione d’imposta ad ENGIE

Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita richiesta - utilizzando gli appositi moduli allegati - indicando la tipologia di fornitura e la relativa agevolazione fiscale.

Quest'ultima sarà applicata dalla fatturazione successiva alla data di ricevimento della richiesta inoltrata all'indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata.