Ottobre 2020
Grazie al Decreto Rilancio, le opere di riqualificazione edile ed energetica passibili di detrazione fiscale, tra cui il nuovissimo Superbonus 110%, possono usufruire dell'incentivo già noto con il nome di "cessione del credito", che comporta grossi vantaggi per i condomini e i loro inquilini. Si tratta di uno strumento che consente di cedere ad altri soggetti il credito di imposta relativo ai lavori, in cambio delle spese sostenute per la prestazione. Vediamo più nel dettaglio le cose importanti da sapere e quali sono le novità rispetto al passato.
Chi può usufruire della cessione del credito
Possono accedere alla cessione del credito tutti i soggetti che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto o sosterranno spese per interventi che danno diritto a bonus, tra cui Ecobonus, Sismabonus e appunto il Superbonus del 110%. Il meccanismo è applicabile ai lavori riguardanti i singoli immobili o le parti comuni degli edifici condominiali, e include tra i possibili beneficiari tanto le persone fisiche quanto le società che conseguono reddito d’impresa.
Il trasferimento del credito presenta un duplice vantaggio per chi vuole ristrutturare casa: sopperire all'eventuale mancanza di liquidità, ma anche recuperare la riduzione di imposta in un'unica soluzione invece che sotto forma di rate annuali (cinque nel caso del Superbonus 110%).
Quali sono le detrazioni cedibili
Entrando nel dettaglio, è possibili richiedere la cessione del credito per le seguenti detrazioni:
- Superbonus 110% relativo a interventi di riqualificazione energetica (es. isolamento termico, sostituzione impianto di climatizzazione esistente) e riduzione del rischio sismico.
- Ecobonus per lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con aliquota di detrazione dal 50% (es. per infissi o schermature solari) al 65% (come nel caso di installazione di pompe di calore ad alta efficienza).
- Sismabonus per interventi antisismici, con aliquota di detrazione fino all'85% a seconda della zona sismica in cui si trova l’immobile, della tipologia di edificio e del risultato ottenuto al termine della messa in sicurezza.
- Bonus ristrutturazioni per opere di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione nella misura del 50%, estesa anche alle spese per interventi di manutenzione ordinaria (ma solo sulle sole parti comuni condominiali).
- Bonus facciate al 90% per lavori di recupero o restauro dell'involucro esterno dell'edificio.
- Bonus per installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con aliquota di detrazione fino al 110% se la posa è accoppiata con uno degli interventi trainanti del Superbonus.
Cessionari del credito: ci sono novità
Il credito di imposta corrispondente alla detrazione di cui si ha diritto è trasferibile ai fornitori di beni e servizi necessari all'intervento, oppure a soggetti privati quali persone fisiche, società ed enti. Tra le principali novità del Decreto Rilancio c'è il fatto che la cessione può avvenire nei confronti di banche e intermediari finanziari, un'opportunità che in precedenza veniva concessa solo ai contribuenti della cosiddetta "no tax area", e che consente la realizzazione di un'opera di riqualificazione con un limitato esborso di denaro se non addirittura potenzialmente a "costo zero" nel caso del Superbonus 110%.
L'elenco dei possibili cessionari include tra gli altri consorzi e società consortili, ma anche le Energy Service Companies (ESCO) e le Società di Servizi Energetici (SSE) accreditate presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il soggetto cui è stato ceduto il credito è poi autorizzato a eseguire una ulteriore cessione: ciò significa ad esempio che l'impresa che ha acquisito la detrazione può a sua volta passarla a un istituto bancario, riuscendo così a recuperare subito l'importo anticipato, cosa fondamentale soprattutto se la ditta non è un grande player del settore.
Modalità di accesso all'incentivo e documenti necessari
Il privato che opta per la cessione del credito deve comunicarla tramite canale telematico sul sito dell'Agenzia delle entrate; in alternativa può rivolgersi a un ufficio CAF o a un professionista abilitato, come ad esempio un commercialista. In presenza di un intervento condominiale nel quale la cessione coinvolge la totalità dei condòmini (la richiesta parte dall'assemblea), è invece compito dell'amministratore inviare all'Agenzia tutte le informazioni utili, tra cui l'avvenuta accettazione del cessionario. Da notare che ogni singolo condòmino può decidere di sfruttare l'incentivo indipendentemente dalla scelta degli altri soggetti che hanno sostenuto le spese, ma ha comunque l'obbligo di darne prima comunicazione all'amministratore.
Il nuovo modello approvato con il provvedimento dell'8 agosto 2020 e le annesse istruzioni per compilarlo telematicamente sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, dove viene spiegato che la fruizione della cessione del credito può essere esercitata a partire dal 15 ottobre 2020. Quanto alla scadenza, la comunicazione deve essere spedita non oltre il 16 marzo dell'anno successivo al pagamento delle spese sottoposte di detrazione. La ricevuta di accettazione o l'eventuale rifiuto della richiesta avviene nel giro di cinque giorni dalla spedizione del documento.
Nel caso specifico del Superbonus 110%, oltre alla normale documentazione è necessario ottenere il visto di conformità da parte di CAF o intermediari che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Inoltre serve un'asseverazione tecnica in cui si certifichi il rispetto dei parametri necessari per accedere all'agevolazione e la congruità delle spese effettuate per l'intervento antisismico e di riqualificazione energetica. Dopo che ENEA ha rilasciato la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti, la comunicazione per la cessione del credito, per essere valida, deve infine avvenire entro massimo cinque giorni lavorativi.