Livelli di qualità commerciale

Qualità commerciale

Ai sensi della Delibera TIQV 413/2016/R/com (con modifiche e integrazioni) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvediamo a comunicare le informazioni concernenti i Livelli "effettivi" specifici e generali di qualità commerciale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

 

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 14.1 Del. Arg/com 164/08)

Indicatore

Standard specifico 2017-2018

Standard specifico dal 2019

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti

40 giorni solari

30 giorni solari

Tempo massimo di rettifica di fatturazione

90 giorni solari

60 giorni solari
90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione

20 giorni solari

20 giorni solari

 

Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 14.2 Del. ARG/com 164/08)

Indicatore

Standard generale

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari

95%

 

In caso di mancato rispetto degli standard specifici riportati nella Tabella 1 il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico base di euro 25.

Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera ARERA 366/2018/R/COM all’art. 14.1 lett.b) dell’allegato A alla versione integrata e modificata prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:

  • mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
  • mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto

 

Nel caso di mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture, l’art. 16 della delibera 463/16 (TIF) prevede invece un indennizzo fino a un massimo di euro 60.

L'indennizzo sarà versato nella prima fattura utile o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.