Qualità commerciale
Ai sensi della Delibera TIQV 413/2016/R/com (con modifiche e integrazioni) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvediamo a comunicare le informazioni concernenti i Livelli "effettivi" specifici e generali di qualità commerciale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 14.1 Del. Arg/com 164/08)
Indicatore |
Standard specifico 2017-2018 |
Standard specifico dal 2019 |
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Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti |
40 giorni solari |
30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione |
90 giorni solari |
60 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione |
20 giorni solari |
20 giorni solari |
Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 14.2 Del. ARG/com 164/08)
Indicatore |
Standard generale |
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Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari |
95% |
In caso di mancato rispetto degli standard specifici riportati nella Tabella 1 il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico base di euro 25.
Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera ARERA 366/2018/R/COM all’art. 14.1 lett.b) dell’allegato A alla versione integrata e modificata prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:
- mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto
Nel caso di mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture, l’art. 16 della delibera 463/16 (TIF) prevede invece un indennizzo fino a un massimo di euro 60.
L'indennizzo sarà versato nella prima fattura utile o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.