Maggio 2020
Il Decreto Cura-Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), entrato in vigore per fornire sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese durante la pandemia da Coronavirus, ha fatto sorgere più di un dubbio riguardo l'applicazione di alcune misure in ambito condominiale. Per facilitare il lavoro degli amministratori, l'Agenzia delle Entrate si è quindi affrettata a emanare una circolare in cui vengono chiariti termini e scadenze di natura tributaria che il condominio deve rispettare in qualità di sostituto d'imposta, fino al termine dell'emergenza epidemiologica.
Cosa dice il decreto
L'art. 62 comma 1 del decreto n. 18/2020, intitolato "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi", recita quanto segue:
"Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020".
Condomini: quali sono i dubbi
Con un approccio molto diretto, il documento dell'Agenzia delle Entrate parte con un elenco dei quesiti emersi dall'articolo sopracitato, per poi snocciolare relative spiegazioni. Andiamo dunque con ordine. A creare maggiore incertezza tra amministratori sono stati questi due punti:
A. È sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto?
B. Sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta (condominio) inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a "dichiarazione dei redditi precompilata 2020"?
Ecco quali sono le risposte degli esperti dell'Ente.
Risposta A: ritenute d'acconto
L'Agenzia specifica che tra gli adempimenti tributari che sono stati sospesi in realtà non rientrerebbe il versamento delle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Tuttavia, continua la circolare, esistono delle eccezioni, stabilite dal comma 7 del citato articolo 62, secondo il quale "i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto 25 legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato".
Di conseguenza l'amministratore non è tenuto a effettuare la ritenuta d'acconto prevista dagli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui ricavi o i compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.
Risposta B: certificazioni
Per quanto concerne l'altro tema, l'Ente ha sottolineato che "la certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020". Discorso diverso per la consegna al percipiente, che va invece espletata entro il 31 marzo 2020.
Al netto di ciò, restano comunque valide "le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020", nel quale viene sancita "a sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020.