Detrazioni fiscali condominio

Le risposte alle tue domande

Detrazioni e Superbonus Condominio: tutto quello che c'è da sapere

      • Superbonus 110%: fino al 31/12/2022, ma permane fino al 31/12/2023 se:
        - delibera condominiale effettuata entro il 18/11/2022, con CILAS presentata entro il 31/12/2022;

        O, in alternativa:
        - delibera condominiale effettuata dal 19/11/2022 al 24/11/2022, con CILAS presentata entro il 25/11/2022;
         
      • Superbonus 90%: fino al 31/12/2023
      • Superbonus 70%: fino al 31/12/2024
      • Superbonus 65%: fino al 31/12/2025.

      Nei comuni colpiti dal sisma del 1° aprile 2009, invece, permane il Superbonus 110% fino al 31/12/2025 se:

      - è stato dichiarato lo stato d’emergenza;

      - per le spese sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito del sisma.

    • Gli interventi condominiali che danno diritto al maxi incentivo previsto dal Decreto Rilancio sono:

      a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e incliante che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di:

      40.000 € per unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari

      30.000 € per unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità immobiliari.

      b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione spetta per una spesa massima di:

      20.000 € per unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari

      15.000 € per unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità immobiliari.

      c) tutti gli interventi antisismici previsti dall’attuale sismabonus per le zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

       

      La maxi detrazione si applica anche all’installazione di:

      impianti solari fotovoltaici per una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b) e c). Inoltre, per ottenere la maxi detrazione, occorre cedere in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito e non percepire altri incentivi pubblici. Il limite di spesa scende a 1.600 € per ogni kWp in caso di nuove costruzioni o riqualificazione profonde.

      sistemi di accumulo per una spesa massima di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b) e c);

      infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati al punto a), b).

       

      In generale la detrazione del 110% si applica a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ecoBonus) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al punto a), b)

    • I produttori dei materiali edili utilizzati per l’isolamento devono dichiarare il rispetto dei seguenti requisiti:

      disassemblabilità: almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escluso gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali

      materia recuperata o riciclata: il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali

      sostanze pericolose: nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

      o additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso

      o sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso sostanze o miscele classificate o classificabili con le indicazioni di pericolo specificate dal decreto

    • Gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

      Per gli immobili in classe A3 è sufficiente il salto di una sola classe.

       

    • In questo caso saranno applicate le detrazioni ordinarie con i massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento.

    • Il credito d’imposta al 110% può essere richiesto da:

      a) condomìni;

      b) persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

      c) istituti autonomi case popolari (IACP);

      d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

      e) associazioni no profit e organizzazioni di volontariato;

      f) associazioni e società sportive dilettantistiche (per interventi limitati al rifacimento degli immobili/spogliatoi).

       

      Per le persone fisiche la detrazione fiscale è prevista per un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio 

      Sono escluse dall’incentivo le abitazioni di lusso come abitazioni di tipo signorile (classe A/1), abitazioni in ville (classe A/8) e castelli e palazzi di eminente pregio storico o artistico (classe A/9). 

    • Le spese per le opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (es. ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci, balconi, pluviali, etc.)

      Le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica, per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità

      Le spese di smaltimento o bonifica di impianti di climatizzazione invernale esistenti

      Le spese per infissi e installazione di schermature solari purché i lavori siano eseguiti contestualmente a quelli sulle parti opache dell’involucro dell’edificio 

       

    • Il limite di spesa si riferisce a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze. Ad esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate (es. box, cantina, soffitta), la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 320.000 euro (40.000 euro x 8 unità).